Articolo 1.
La "Società Italiana di Metodologie Psicoterapeutiche ed Analisi Transazionale (S.I.M.P.A.T.)" è una
Associazione senza fini di lucro che si propone di approfondire, applicare e far conoscere l'Analisi
Transazionale integrandola con altre teorie e metodologie psicoterapeutiche al fine primario di realizzare
la ricerca scientifica e le attività ad essa connesse a tutti i livelli nel pieno rispetto dell'unità
psicofisica della persona umana.
Stimola, propone, promuove e patrocina la formazione, la ricerca e l'aggiornamento tecnico, scientifico e
culturale di quanti operano nei settori: clinico, dell'educazione, delle organizzazioni e della scuola.
Patrocina corsi seminariali di formazione, convegni e congressi, secondo le modalità di un previsto
regolamento.
Stimola la diffusione di Riviste scientifiche, provvede alla pubblicazione o al finanziamento di esse.
Può offrire servizi che rientrano nei propri scopi, ad enti pubblici o privati, attraverso idonee convenzioni.
Favorisce, in Italia e all'estero, occasioni di incontro e collegamento tra quanti si occupano dell'Analisi
Transazionale e diffusione d'informazione in merito all'attività della stessa.
Articolo 2.
A tale scopo riunisce:
a) quanti aderiscono a tale finalità e modalità d'azione;
b) quanti interessati culturalmente all'Analisi Transazionale ne seguono lo sviluppo a livello scientifico.
Obblighi: I soci sono tenuti a conformarsi ai principi etici e scopi dell'Associazione e al pagamento
della quota associativa.
Diritti: Possono partecipare all'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, per le modifiche dello
statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ricevono la "
Rivista Italiana di Analisi Transazionale e Metodologie Psicoterapeutiche".
Articolo 3.
La Associazione ha la sua sede centrale in Roma, in Via Filippo Nicolai 70 (00136) ed ha durata a tempo
indeterminato.
Articolo 4.
Possono essere ammessi in qualità di Soci tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione quali
specificati nell'art. 1.- dello Statuto.
Sull'ammissione dei nuovi soci delibera, a maggioranza, il Consiglio di Presidenza, sentito il parere, non
vincolante, dell'assemblea dei soci.
Nelle stesse forme si dovrà procedere per deliberare l'esclusione di associati.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 5.
La qualità di Socio può essere perduta:
a) per dimissione,
b) per mancato pagamento della quota sociale per un periodo di tempo superiore a due anni,
c) per fatti o attività che pongano il socio in contrasto con le finalità dell'Associazione,
di cui all'art. 1.-
Articolo 6.
Gli organi dell'Associazione sono:
il Presidente, il Consiglio di Presidenza (3-5) membri, il Comitato Esecutivo (facoltativo, a giudizio del
presidente), l'Assemblea dei Soci.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Presidenza e dura in carica 4 anni.
Presiede il Consiglio di Presidenza, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea dei Soci, inoltre ha la rappresentanza
esterna dell'Associazione.
Il Presidente nomina i Membri del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Presidenza è formato da 3-5 membri, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica
4 anni.
Il Consiglio di Presidenza ha funzioni deliberative in merito alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'Associazione.
Al Consiglio di Presidenza può partecipare un delegato di sezione, per ogni Regione riconosciuta dalla
S.I.M.P.A.T., senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza viene convocato dal Presidente.
Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Presidente e dura in carica 4 anni.
Il Comitato Esecutivo dovrà affiancare e coadiuvare l'opera del Presidente a esecuzione delle delibere
assunte dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo potranno essere invitati, esclusivamente a scopo consultivo, dei
tecnici qualificati, anche se non soci.
L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e
finanziario; elegge i membri del Consiglio di Presidenza; propone il programma delle attività, convalida e
approva le modifiche dello statuto e dei regolamenti.
La convocazione all'assemblea dei soci dovrà essere fatta mediante avviso personale scritto, da inviarsi
almeno 15 giorni prima della data stabilita.
In caso di mancata consegna dell'avviso, per irreperibilità del destinatario o per rifiuto da parte dello
stesso, la convocazione si avrà per eseguita mediante deposito del plico presso la sede
dell'Associazione (art. 21 C.C.).
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio (ad esclusione dei membri del Consiglio di Presidenza)
mediante delega scritta.
Ciascun socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.
Articolo 7.
La S.I.M.P.A.T. riconosce la formazione di Sezioni Regionali, organizzate da almeno 10 soci, i quali ne
facciano richiesta e ne garantiscano il funzionamento.
Le Sezioni Regionali si daranno un proprio regolamento in accordo con le finalità etico-professionali
dell'Associazione (art. 1.-).
Il riconoscimento delle Sezioni Regionali è condizionato alla approvazione a maggioranza del Consiglio di
Presidenza.
Le Sezioni Regionali assicurano i collegamenti fra i membri locali e con il Consiglio di Presidenza
attraverso un rappresentante regionale da loro eletto.
Articolo 8.
Il Patrimonio della Associazione è costituito dalle quote degli Associati, in misura fissata annualmente
dal Consiglio di Presidenza; da eventuali introiti della "Rivista Italiana di Analisi Transazionale e
Metodologie Psicoterapeutiche"; dal finanziamento di ricerche per conto terzi, donazione e lasciti.
La quota ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
E' dato obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
E' dato obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
Articolo 9.
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci che ne decide a maggioranza di due
terzi dei presenti purchè siano più della metà dei componenti.
Articolo 10.
Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile.